No. L’avvocato sospeso è interdetto dall’esercizio della professione “in ogni sua forma”: non può quindi svolgere attività professionale né avvalersi della facoltà di farsi sostituire in udienza ai sensi dell’art. 14 L. 247/2012 per gli incarichi che cadono nel periodo di sospensione; deve invece rinunciare agli incarichi e informarne assistito e autorità giudiziaria. (codicedeontologico-cnf.it, miolegale.it)
Come si procede operativamente
- Processo penale: il cliente nomina un nuovo difensore di fiducia (art. 96 c.p.p.); in mancanza o urgenza il giudice provvede con difensore d’ufficio o con un sostituto immediatamente reperibile (artt. 97, co. 1 e 4, e 102 c.p.p.). (avvocato.it)
- Processo civile: il cliente conferisce nuova procura alle liti al difensore subentrante (art. 83 c.p.c.). (ilcaso.it)
Avvertenza L’esercizio della professione durante la sospensione espone a gravi conseguenze disciplinari (fino alla cancellazione dall’albo), come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità. (dirittoegiustizia.it)
Riferimenti essenziali
- Art. 14 L. 31 dicembre 2012, n. 247. (miolegale.it)
- CNF, Parere 8 luglio 2021, n. 32. (codicedeontologico-cnf.it)
- Artt. 96, 97 e 102 c.p.p.; art. 83 c.p.c. (avvocato.it, ilcaso.it)
Le sentenze e i pareri del CNF sono consultabili per esteso nella banca dati ufficiale: https://codicedeontologico-cnf.it