No, l’avvocato sospeso disciplinarmente non può autenticare la procura alle liti del cliente per una causa da instaurare dopo il periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione disciplinare, l’avvocato è inibito dall’esercizio dell’attività professionale, compresi gli atti di assistenza legale stragiudiziale. La sottoscrizione per autentica della procura alle liti rientra tra gli atti riservati alla categoria forense e, pertanto, l’avvocato sospeso deve astenersi dal compiere qualsiasi atto che possa essere qualificato come riservato alla categoria forense, anche se riferito ad attività future.