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No. L’avvocato, anche se sospeso, non può agire giudizialmente contro il proprio cliente per il pagamento dei compensi senza aver prima rinunciato a tutti gli incarichi ricevuti da quel cliente. È una regola inderogabile dell’art. 34 CDF; la sua violazione integra illecito disciplinare (sanzione: censura). (foroeuropeo.it)

Conferme giurisprudenziali

  • CNF, sentenza 29 novembre 2018, n. 164: viola l’art. 34 CDF l’avvocato che agisca (anche con pignoramento presso terzi) senza previa rinuncia al mandato. (ilfogliodelconsiglio.it)
  • CNF, sentenza 5 luglio 2024, n. 290: obbligo di rinunciare a tutti gli incarichi del cliente prima di agire per il compenso; regola non derogabile nemmeno col consenso del cliente. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Cass., SS.UU., ord. 2 maggio 2025, n. 11519: conferma l’inderogabilità dell’obbligo di rinuncia prima dell’azione per il compenso. (codicedeontologico-cnf.it)

Profilo della sospensione

  • Durante la sospensione l’avvocato è interdetto dall’esercizio della professione “in ogni sua forma” e deve astenersi da qualsiasi attività professionale, informando assistito e giudice; per il recupero dei propri crediti dovrà farsi assistere da altro legale. (codicedeontologico-cnf.it)

Eccezioni/operatività

  • La sospensione non estingue il diritto al compenso per attività pregresse. In mancanza di accordo, è possibile chiedere il parere di congruità al COA ex art. 13, comma 9, L. 247/2012; ciò è stato espressamente ammesso anche per la sospensione volontaria. (normattiva.it)

Le sentenze e i pareri per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it.

La sentenza estingue il mandato?

No. La sentenza CNF n. 105/2024 non “estingue il mandato”. È una decisione disciplinare che accerta la violazione dell’art. 68 CDF: l’avvocato ha assunto un incarico contro ex assistiti prima che fossero trascorsi due anni dalla cessazione del precedente rapporto professionale e, comunque, in una materia non estranea al primo incarico (ADS sul medesimo genitore), ipotesi in cui il divieto opera sine die. Il CNF precisa che:

  • il biennio decorre dalla cessazione del rapporto professionale (non dalla sentenza disciplinare), qui individuata nella conclusione del primo procedimento (gennaio 2015), a fronte della nuova comparsa in giudizio del legale il 14 luglio 2016;
  • il consenso del cliente e l’asserita mancanza di “conflitto concreto” sono irrilevanti; rileva anche il conflitto solo potenziale. (codicedeontologico-cnf.it)

Riferimenti

  • Art. 68 CDF: divieto di assumere incarichi contro una parte già assistita prima di due anni dalla cessazione del rapporto; se l’oggetto non è estraneo a quello precedente, il divieto non ha limite temporale; divieto permanente di usare notizie acquisite. (codicedeontologico-cnf.it)
  • CNF, sent. 27 marzo 2024, n. 105 (pres. f.f. Napoli, rel. Carello): conferma la sospensione; richiama anche Cass., SS.UU., 29 maggio 2023, n. 14933 sull’assenza di termine quando il nuovo incarico non è estraneo. Testo integrale disponibile nella banca dati CNF. (codicedeontologico-cnf.it)

Le sentenze e i pareri per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it.