No, l’avvocato sospeso non può svolgere attività professionali riservate agli avvocati né utilizzare il titolo di avvocato. Durante il periodo di sospensione, l’avvocato è inibito dall’esercizio dell’attività professionale, e ciò include sia gli atti giudiziari sia gli atti stragiudiziali che rientrano nelle competenze forensi. Di conseguenza, non può rappresentare clienti, fornire consulenze legali, redigere atti giuridici o compiere altri atti riservati agli avvocati.
Al termine del periodo di sospensione, l’avvocato può riprendere la sua attività professionale e usare nuovamente il titolo di avvocato, a condizione che siano state rispettate tutte le prescrizioni relative alla sospensione e che non sussistano ulteriori cause di inibizione o interdizione alla professione.