No, l’avvocato “stabilito” non può chiamarsi “avvocato” nella corrispondenza, nei propri atti o in qualsiasi altra forma di comunicazione professionale. L’uso del titolo di “avvocato” è riservato ai professionisti italiani o ai professionisti comunitari “integrati”, ovvero coloro che hanno superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense in Italia. L’avvocato “stabilito” può utilizzare il titolo di origine nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di provenienza, indicandolo per intero e in modo comprensibile, al fine di evitare confusione con il titolo di “avvocato”. Questa normativa è posta a tutela della collettività e non del singolo professionista, pertanto è importante rispettare le regole per garantire la corretta informazione e tutela dei diritti dei clienti e della comunità forense.


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