Sì, l’azione disciplinare nei confronti degli avvocati è obbligatoria e può essere avviata d’ufficio dagli organi competenti (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 gennaio 2017, n. 5). Ciò significa che non è necessario che qualcuno presenti un esposto o una denuncia per avviare il procedimento disciplinare, ma gli organi competenti possono agire anche di propria iniziativa. Questo è previsto dall’articolo 50 della legge n. 247/2012, che stabilisce il potere-dovere dei Consigli territoriali di promuovere l’azione disciplinare.