Sì, le dichiarazioni dell’incolpato assunte dal consigliere istruttore nel corso della fase preprocedimentale, ex art. 58 della l. n. 247 del 2012, possono essere valutate quale elemento di prova contro il dichiarante. Questo perché il procedimento che si svolge dinanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, e a maggior ragione la fase dinanzi al consigliere istruttore del consiglio distrettuale di disciplina, hanno natura sostanzialmente amministrativa, escludendo, dunque, l’applicazione delle garanzie difensive approntate in sede processuale. In ogni caso, prevale il principio di autoresponsabilità, sicché la parte deve adeguatamente valutare la portata delle proprie dichiarazioni. La Corte di Cassazione, Sez. U, con la sentenza n. 36660/2022 ha ribadito questa posizione.