Sì, l’illecito deontologico può essere anche solo “tentato”. In ambito disciplinare, non è necessaria la consumazione dell’illecito, ma è sufficiente il tentativo, poiché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l’illecito deontologicamente rilevante. Ciò significa che l’avvocato può essere sanzionato anche se non ha effettivamente commesso l’illecito, ma ha tentato di farlo o ha posto in essere una condotta che, se consumata, sarebbe stata contraria alle norme deontologiche. Ad esempio, se un avvocato tenta di corrompere un giudice o un pubblico ufficiale per ottenere un vantaggio per il proprio cliente, anche se non riesce nell’intento, commette comunque un illecito disciplinare. In sintesi, l’illecito deontologico può essere anche solo “tentato”, poiché la potenzialità della condotta è sufficiente a configurare l’illecito deontologicamente rilevante, anche se non è stata effettivamente consumata. In questi termini, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018.