In via generale, l’illecito di cui all’art. 44 CDF (“Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega”) ha natura istantanea: si consuma nel momento in cui l’avvocato propone l’impugnazione dell’accordo transattivo (in assenza di fatti sopravvenuti o ignoti al momento dell’intesa). In termini applicativi, il CNF ha ritenuto illecito il proporre/assistere l’impugnazione quando i fatti erano già conosciuti prima della stipula (CNF, sent. 21 giugno 2018, n. 66) e, per converso, ha escluso la violazione quando l’iniziativa era giustificata da fatti sopravvenuti, come la successiva tassazione del titolo esecutivo (CNF, sent. 10 maggio 2017, n. 51; 10 luglio 2017, n. 88). (codicedeontologico-cnf.it, codicedeontologico-cnf.it)
Quanto alla prescrizione, se la violazione è istantanea il termine decorre dal fatto (art. 56, L. 247/2012; SS.UU. Cass. n. 23746/2020). Resta fermo che la qualificazione “istantaneo vs permanente” è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito disciplinare (CNF) ed è insindacabile in sede di legittimità, salvo vizi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge (SS.UU. Cass. n. 19972/2024; n. 25440/2023). (brocardi.it, codicedeontologico-cnf.it, codicedeontologico-cnf.it)
Riferimenti normativi/testo:
- Art. 44 CDF. (codicedeontologico-cnf.it)
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it