Sì, l’illecito disciplinare previsto dall’art. 66 del Codice Deontologico Forense (CDF) può consistere anche in una sola iniziativa giudiziale onerosa, se tale iniziativa non corrisponde ad effettive ragioni di tutela della parte assistita e se ha l’effetto di aggravare ingiustificatamente la situazione debitoria della controparte. Questo è stato chiarito dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) nella sentenza n. 94 del 27 marzo 2024, dove ha rigettato il ricorso di un avvocato che aveva eccepito che il comportamento contestatogli consistesse in un’unica iniziativa giudiziale e non “plurime”, come previsto dall’art. 66 CDF. Il CNF ha sottolineato che la norma deontologica riguarda ogni iniziativa giudiziale comunque “onerosa”.


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