Sì, in tema di procedimento disciplinare degli avvocati, il termine per proporre ricorso al Consiglio Nazionale Forense (CNF) avverso le decisioni dei Consigli locali è soggetto a sospensione feriale ex L. n. 742/1969. Ciò significa che i termini per impugnare una decisione disciplinare sono sospesi durante i periodi di sospensione feriale previsti dalla legge, attualmente dal giorno 1 al giorno 31 agosto compresi.