Sì, l’impugnazione al CNF è soggetta a sospensione feriale dei termini. La sospensione feriale dei termini è prevista dall’art. 3 della legge n. 742/1969 e si applica anche ai termini per proporre ricorso al CNF avverso le decisioni dei Consigli locali. In particolare, la sospensione feriale dei termini si applica nei periodi di chiusura degli uffici giudiziari e degli organi giurisdizionali, ovvero durante le festività natalizie e pasquali. Durante questi periodi, i termini processuali sono sospesi e riprendono a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla fine della sospensione. Tuttavia, è importante precisare che la sospensione feriale dei termini non si applica alla sospensione cautelare, che ha effetto immediato sin dalla notifica e non è sospensiva. Pertanto, l’eventuale impugnazione della sospensione cautelare al CNF non ha effetto sospensivo dell’esecuzione della stessa.