No, non ogni inadempimento contrattuale al mandato professionale ha automatico rilievo deontologico. L’art. 26 del Codice Deontologico Forense (CDF) prevede che l’avvocato debba adempiere con diligenza e competenza al mandato professionale ricevuto, ma non ogni inadempimento addebitabile al professionista, anche se rilevante sul piano della responsabilità civile, è di per sé sola idonea ad integrare anche responsabilità disciplinare. Perché ci sia responsabilità disciplinare, occorre che le circostanze concrete denotino un comportamento non solo “non scusabile” ma altresì di “rilevante trascuratezza”. In sintesi, l’inadempimento contrattuale al mandato professionale non ha automatico rilievo deontologico, ma solo se le circostanze concrete denotano un comportamento di rilevante trascuratezza. In questi termini, tra gli altri, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 127 del 28 ottobre 2019.


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