Sì, l’incolpato in un procedimento disciplinare ha il diritto di rendere dichiarazioni spontanee. Questo diritto è parte del rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare. Le dichiarazioni spontanee possono essere fatte in qualsiasi momento del procedimento, e l’incolpato può utilizzarle per chiarire la sua posizione, fornire spiegazioni o, eventualmente, ammettere o contestare i fatti addebitati.

Il diritto a rendere dichiarazioni spontanee è un elemento essenziale per assicurare che l’incolpato possa esercitare il proprio diritto di difesa in modo pieno e completo, contribuendo alla correttezza e trasparenza del procedimento disciplinare.

Tuttavia, è importante che l’incolpato tenga presente che le dichiarazioni rese possono essere valutate dal Consiglio distrettuale di disciplina (CDD) o dal Consiglio nazionale forense (CNF) e utilizzate ai fini del giudizio disciplinare. Questo non pregiudica il diritto al silenzio o a non autoincriminarsi, che rimangono intatti.


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