No, l’incolpato non può richiedere l’interrogatorio formale o il giuramento dell’esponente nel procedimento disciplinare, in quanto l’esponente non assume la qualità di parte. L’incolpato può assistere all’audizione dell’esponente come testimone e, prendendo la parola per ultimo, può difendersi e contraddire in ordine a tutto quanto affermato dall’esponente stesso, ma non ha il diritto insindacabile di rivolgere qualsivoglia domanda. La decisione di ammettere o meno le domande dell’incolpato è rimessa all’apprezzamento discrezionale del Consiglio territoriale. In questi termini, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398.


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