Sì, l’incolpato in un procedimento disciplinare davanti al Consiglio distrettuale di disciplina (CDD) o al Consiglio nazionale forense (CNF) può rifiutarsi di sottoporsi al proprio esame. Nel contesto del procedimento disciplinare, l’incolpato non ha l’obbligo di deporre e può scegliere di non rispondere a domande specifiche.

Questo diritto è un’estensione del principio del diritto alla difesa che permette all’incolpato di non contribuire alla propria incriminazione, simile a quanto avviene in ambito penale dove l’imputato ha il diritto di non rispondere. In linea con tali garanzie, l’incolpato può avvalersi del diritto al silenzio e non testimoniare contro se stesso, lasciando l’onere della prova della contestazione al Consiglio che indaga.


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