La questione dell’incompatibilità può essere considerata un illecito permanente o istantaneo a seconda delle circostanze del caso. In generale, un illecito istantaneo è un’azione che si consuma in un momento preciso e non ha effetti duraturi, mentre un illecito permanente è un’azione che continua a produrre effetti nel tempo. Nel caso dell’incompatibilità professionale, la questione può essere considerata un illecito permanente se l’avvocato continua a svolgere attività incompatibili con la professione forense nel tempo, mentre può essere considerata un illecito istantaneo se l’avvocato svolge un’attività incompatibile solo in un momento specifico. Per quanto riguarda la prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione deontologica deve essere considerata di carattere istantaneo se la lesione avviene, si consuma e diviene irreparabile già con la commissione del fatto dannoso, mentre è invece di carattere permanente se il pregiudizio al valore protetto cessa col venir meno della condotta (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2022, n. 250).


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