L’esecuzione dell’interdizione dall’esercizio della professione forense, che deriva da una condanna penale, è di competenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA). È il COA che sospende l’abilitazione all’esercizio della professione forense per il periodo stabilito dalla sentenza penale.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati può disporre la sospensione dell’iscritto in caso di condanna penale definitiva per un reato che determini l’incompatibilità con l’esercizio della professione forense (art. 19, comma 1, lettera d, Legge n. 247/2012). La durata della sospensione è stabilita in base alla durata della condanna penale.
È importante sottolineare che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati non ha il potere di infliggere la condanna penale, ma può adottare provvedimenti disciplinari sulla base delle condanne penali subite dagli avvocati. La sospensione dall’esercizio della professione forense è una sanzione disciplinare che può essere inflitta dal COA in caso di accertata incompatibilità con l’esercizio della professione forense a seguito di condanna penale.
Ti invito a consultare l’art. 19, comma 1, lettera d, della Legge n. 247/2012 per ulteriori dettagli sulla sospensione dell’esercizio della professione forense in caso di condanna penale.