La compatibilità dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati con la stipula di un contratto di formazione a progetto dipende dalla natura del rapporto di lavoro. Il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito, con il parere n. 110 del 23 ottobre 2013, che spetta esclusivamente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di analizzare l’oggetto della prestazione per poterne definire precisamente la natura e conseguentemente valutare la sussistenza dell’incompatibilità. Se il contratto di formazione a progetto prevede un rapporto di lavoro subordinato mascherato da contratto di collaborazione a progetto, sussisterebbe comunque l’incompatibilità di cui alla lett. d) dell’art. 18 della legge n. 247/2012. In ogni caso, il professionista deve valutare attentamente la natura del rapporto di lavoro e informarsi presso il proprio Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per verificare la compatibilità dell’iscrizione all’Albo con la stipula del contratto di formazione a progetto.


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