L’istanza di mediazione non può essere equiparata alla comunicazione preventiva prevista dall’art. 38 del Codice Deontologico Forense (CDF). L’art. 38 CDF impone all’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione l’obbligo di darne preventiva comunicazione per iscritto al collega stesso, salvo che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
La finalità dell’art. 38 CDF è di evitare il contenzioso tra colleghi e di permettere la risoluzione bonaria delle controversie mediante un “preventivo contraddittorio deontologico”. Questo implica un obbligo di comunicazione che è distinto e separato rispetto all’eventuale avvio di una procedura di mediazione.
Le procedure di mediazione e le comunicazioni ex art. 38 CDF servono a scopi differenti. La mediazione è un procedimento alternativo di risoluzione delle controversie, mentre la comunicazione ex art. 38 serve a preservare la colleganza e a tentare di risolvere internamente eventuali divergenze tra avvocati prima di adire le vie giudiziali o altri strumenti formali.
Non vi è una previsione normativa o giurisprudenziale che consenta l’equiparazione diretta tra questi due strumenti.