No, l’istituto della riabilitazione non si applica alle sanzioni disciplinari nell’ordinamento forense italiano. Questo è stato confermato dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza del 13 dicembre 2018, n. 174. In particolare, la riabilitazione è un istituto previsto dal codice penale italiano che consente di estinguere le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna. Tuttavia, nell’ambito delle sanzioni disciplinari, l’ordinamento forense non contempla l’istituto della riabilitazione e non può essere introdotto dall’interprete in via analogica o estensiva. Ciò significa che, anche se un avvocato è stato sanzionato disciplinarmente, la riabilitazione non può essere utilizzata per estinguere la sanzione disciplinare e ripristinare la sua posizione nell’albo professionale. Inoltre, la sentenza di riabilitazione non è di per sé sufficiente per la reiscrizione all’albo del professionista radiato. La riabilitazione non impedisce l’operatività delle ulteriori conseguenze prodottesi autonomamente sul piano amministrativo, quali la valutazione dei requisiti soggettivi occorrenti per l’iscrizione o quelle di tipo disciplinare.


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