No, l’omessa motivazione circa i criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione disciplinare irrogata non comporta la nullità della stessa. Secondo la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense (sentenza n. 145 del 6 dicembre 2019), la mancata indicazione dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all’offesa alla dignità e al decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possano derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità o l’annullabilità della decisione impugnata, in quanto il CNF quale giudice d’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie.


👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy