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1. Fattispecie

L’avvocato omette per cinque anni consecutivi di trasmettere il Modello 5 alla Cassa Forense.


2. Rilevanza deontologica e giuridica

a) Illecito disciplinare
Il mancato invio del Mod. 5 (dichiarazione reddituale annuale obbligatoria) costituisce illecito disciplinare di natura permanente, gravemente lesivo per il sistema assistenziale e previdenziale (artt. 16 e 70, comma 4, Codice Deontologico Forense).

“L’omesso invio del Modello 5 comporta un rilevante vulnus per il sistema previdenziale e assistenziale di Cassa Forense, perché non consente a quest’ultima di valutare il volume d’affari dei propri iscritti… e pertanto le prestazioni previdenziali e assistenziali da erogare.”
CNF, sentenza n. 409 del 6 novembre 2024

b) Illecito disciplinare permanente
La condotta omissiva è permanente e la prescrizione decorre dal giorno in cui viene finalmente inviato il Modello 5 (dies a quo della prescrizione: invio della dichiarazione).
CNF, sentenza n. 435 del 23 novembre 2024
CNF, sentenza n. 407 del 6 novembre 2024

c) Sospensione amministrativa
Accanto al profilo disciplinare, il mancato invio di anche uno solo dei Mod. 5 comporta la sospensione amministrativa a tempo indeterminato dall’esercizio della professione (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), che è provvedimento autonomo rispetto alle sanzioni disciplinari: > CNF, sentenza n. 423 del 18 novembre 2024
CNF, sentenza n. 444 del 2 dicembre 2024

La sospensione amministrativa cessa solo con l’adempimento, ma ciò non esclude la responsabilità disciplinare pregressa.


3. Sanzione disciplinare e orientamento CNF

  • Più annualità omesse aggravano la posizione: la reiterazione per più di un anno rafforza la gravità della condotta.
    > “Nella specie, l’omissione aveva riguardato tre anni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione minima.”
    CNF, sentenza n. 409 del 6 novembre 2024
  • Per cinque annualità l’orientamento è tendenzialmente per una sospensione dall’esercizio della professione (non amministrativa, ma sanzione disciplinare tipica), ben potendo adottarsi come misura congrua la sospensione almeno nella misura minima (2 mesi).

In senso conforme: CNF n. 396/2024, CNF n. 382/2024, CNF n. 124/2024, CNF n. 177/2021, CNF n. 153/2019.


4. Attenuanti e criteri di valutazione

  • Il comportamento successivo (spontaneo adempimento, collaborazione con Cassa Forense, assenza di danni effettivi, ecc.) può essere considerato per la graduazione della sanzione ex art. 21 CDF.
  • L’affidarsi al commercialista non esclude la responsabilità deontologica dell’avvocato (CNF n. 124/2024).

5. Sintesi

Il mancato invio di cinque Modelli 5 costituisce illecito disciplinare permanente di particolare gravità, comportando normalmente la sospensione dall’esercizio della professione in sede disciplinare, oltre alla sospensione amministrativa a tempo indeterminato. La prescrizione dell’illecito decorre dall’invio tardivo dell’ultimo modello omesso. Circostanze attenuanti possono incidere sulla durata della sospensione.


RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI:

  • Art. 16 e 70 CDF
  • Art. 17 L. n. 576/1980
  • CNF: 409/2024, 435/2024, 407/2024, 423/2024, 444/2024, 124/2024, e precedenti conformi
    Testo completo su: https://codicedeontologico-cnf.it