1. Fattispecie
L’avvocato omette per cinque anni consecutivi di trasmettere il Modello 5 alla Cassa Forense.
2. Rilevanza deontologica e giuridica
a) Illecito disciplinare
Il mancato invio del Mod. 5 (dichiarazione reddituale annuale obbligatoria) costituisce illecito disciplinare di natura permanente, gravemente lesivo per il sistema assistenziale e previdenziale (artt. 16 e 70, comma 4, Codice Deontologico Forense).
“L’omesso invio del Modello 5 comporta un rilevante vulnus per il sistema previdenziale e assistenziale di Cassa Forense, perché non consente a quest’ultima di valutare il volume d’affari dei propri iscritti… e pertanto le prestazioni previdenziali e assistenziali da erogare.”
CNF, sentenza n. 409 del 6 novembre 2024
b) Illecito disciplinare permanente
La condotta omissiva è permanente e la prescrizione decorre dal giorno in cui viene finalmente inviato il Modello 5 (dies a quo della prescrizione: invio della dichiarazione).
> CNF, sentenza n. 435 del 23 novembre 2024
> CNF, sentenza n. 407 del 6 novembre 2024
c) Sospensione amministrativa
Accanto al profilo disciplinare, il mancato invio di anche uno solo dei Mod. 5 comporta la sospensione amministrativa a tempo indeterminato dall’esercizio della professione (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), che è provvedimento autonomo rispetto alle sanzioni disciplinari: > CNF, sentenza n. 423 del 18 novembre 2024
> CNF, sentenza n. 444 del 2 dicembre 2024
La sospensione amministrativa cessa solo con l’adempimento, ma ciò non esclude la responsabilità disciplinare pregressa.
3. Sanzione disciplinare e orientamento CNF
- Più annualità omesse aggravano la posizione: la reiterazione per più di un anno rafforza la gravità della condotta.
> “Nella specie, l’omissione aveva riguardato tre anni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione minima.”
> CNF, sentenza n. 409 del 6 novembre 2024 - Per cinque annualità l’orientamento è tendenzialmente per una sospensione dall’esercizio della professione (non amministrativa, ma sanzione disciplinare tipica), ben potendo adottarsi come misura congrua la sospensione almeno nella misura minima (2 mesi).
In senso conforme: CNF n. 396/2024, CNF n. 382/2024, CNF n. 124/2024, CNF n. 177/2021, CNF n. 153/2019.
4. Attenuanti e criteri di valutazione
- Il comportamento successivo (spontaneo adempimento, collaborazione con Cassa Forense, assenza di danni effettivi, ecc.) può essere considerato per la graduazione della sanzione ex art. 21 CDF.
- L’affidarsi al commercialista non esclude la responsabilità deontologica dell’avvocato (CNF n. 124/2024).
5. Sintesi
Il mancato invio di cinque Modelli 5 costituisce illecito disciplinare permanente di particolare gravità, comportando normalmente la sospensione dall’esercizio della professione in sede disciplinare, oltre alla sospensione amministrativa a tempo indeterminato. La prescrizione dell’illecito decorre dall’invio tardivo dell’ultimo modello omesso. Circostanze attenuanti possono incidere sulla durata della sospensione.
RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI:
- Art. 16 e 70 CDF
- Art. 17 L. n. 576/1980
- CNF: 409/2024, 435/2024, 407/2024, 423/2024, 444/2024, 124/2024, e precedenti conformi
Testo completo su: https://codicedeontologico-cnf.it