Se un avvocato non si presenta a un’udienza senza una giustificazione legittima o senza una strategia difensiva concordata con il cliente, può essere considerato un comportamento deontologicamente rilevante ai sensi dell’articolo 26 del Codice Deontologico Forense (CDF). Questo comportamento può essere interpretato come “non scusabile e rilevante trascuratezza” e può portare a procedimenti disciplinari nei confronti dell’avvocato.

La prescrizione dell’azione disciplinare per questo tipo di illecito deontologico è istantanea, il che significa che l’azione disciplinare può essere intrapresa non appena si verifica l’omissione, e non ha una natura permanente che si protrae nel tempo.

Le conseguenze di tale inadempimento possono andare dalla semplice censura fino alla sospensione o radiazione dall’albo degli avvocati, in base alla gravità del comportamento e alle circostanze specifiche del caso.

Il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 190 del 3 ottobre 2023, ha sottolineato che l’eventuale assenza di conseguenze negative concrete, o addirittura la presenza di vantaggi per l’assistito, non eliminano il disvalore del comportamento negligente dell’avvocato.

In aggiunta, l’avvocato potrebbe anche essere tenuto a risarcire il cliente per eventuali danni subiti a causa della sua assenza ingiustificata all’udienza.

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