Ecco, in sintesi, la modifica dell’art. 50 CDF (Dovere di verità)
- Che cosa è cambiato: è stato modificato il comma 6. Il nuovo testo recita: “L’avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto, di cui sia a conoscenza.” Questa aggiunta (“di cui sia a conoscenza”) delimita l’obbligo all’ambito della conoscenza effettiva dell’avvocato. Fonte ufficiale: G.U. Serie Generale n. 202 del 1 settembre 2025, comunicato CNF, delibera n. 636 adottata nella seduta amministrativa del 21 marzo 2024. (gazzettaufficiale.it)
- Da quando si applica: decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 73 CDF); dunque dal 1 novembre 2025. (gazzettaufficiale.it)
- Ratio operativa (nota esplicativa): la novella circoscrive il dovere di “discovery” ai provvedimenti di cui il difensore abbia conoscenza; la dottrina evidenzia che ciò evita ricadute di tipo oggettivo. Resta fermo, naturalmente, il dovere generale di verità nel processo (art. 50, commi 1‑5). Questa è un’interpretazione ricostruttiva, confermata nei commenti tecnici successivi alla pubblicazione in GU. (retidigiustizia.it)
Riferimenti essenziali
- CNF, delibera n. 636 del 21 marzo 2024: modifica degli artt. 48, 50, 51, 56, 61, 62 e introduzione dell’art. 62‑bis; nuova titolazione del Titolo IV. Pubblicazione in GU n. 202/2025. (gazzettaufficiale.it)
- Art. 73 CDF: “Il presente codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.” (deontologicus.gestiolex.it)
- Giurisprudenza di contesto sul dovere di verità (art. 50 CDF): CNF, sent. n. 127/2024; CNF, sent. n. 164/2025. Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF. (codicedeontologico-cnf.it)
Nota: le sentenze per esteso sono disponibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it