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Ecco le ultime modifiche all’art. 61 CDF (Arbitrato), approvate dal CNF con delibera n. 636 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 202 del 1 settembre 2025; sono entrate in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione (dal 1 novembre 2025, ai sensi dell’art. 73 CDF):

  • Comma 3: estesa l’incompatibilità ad accettare la nomina ad arbitro quando una delle parti sia assistita (o sia stata assistita negli ultimi due anni) da professionista socio/associato/che eserciti negli stessi locali o che collabori professionalmente in maniera non occasionale con l’avvocato nominando; introdotto l’obbligo di comunicare per iscritto alle parti ogni circostanza e rapporto con i difensori che possano incidere sull’indipendenza, al fine di ottenere il loro consenso all’incarico. (gazzettaufficiale.it)
  • Comma 5, lett. d) (nuova): dovere di rendere con chiarezza e lealtà le dichiarazioni di cui all’art. 813 c.p.c. sull’indipendenza/imparzialità dell’arbitro. (gazzettaufficiale.it)
  • Comma 7: il divieto (post‑incarico) di intrattenere rapporti professionali con una delle parti si estende anche ai professionisti soci/associati/che esercitino negli stessi locali o che collaborino professionalmente in maniera non occasionale. (gazzettaufficiale.it)

Note:

  • Fonte ufficiale: Comunicato CNF in G.U. n. 202 del 01/09/2025 (cod. redaz. 25A04804). La Gazzetta indica “seduta amministrativa del 21 marzo 2024”; varie comunicazioni degli Ordini circondariali riportano 21 marzo 2025. Fa fede il testo pubblicato in G.U. per il contenuto delle modifiche. Entrata in vigore dopo 60 giorni ex art. 73 CDF. (gazzettaufficiale.it)
  • Per il testo coordinato (incluse le sanzioni del comma 8, non modificate) si veda il consolidamento redazionale a cura di ForoEuropeo. (foroeuropeo.it)

Le sentenze e i materiali ufficiali del CNF sono reperibili per esteso nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it