No, l’avvocato non ha diritto al compenso nel caso di attività professionale forense pronosticabile come radicalmente inutile “ex ante”. La Corte di Cassazione, Sez. 6-2, con la sentenza n. 5440/2022, ha precisato che l’attività professionale svolta in tali circostanze non attribuisce all’avvocato alcun diritto al compenso. In particolare, si trattava di un intervento autonomo spiegato dal difensore in un giudizio pendente tra diverse parti dopo la scadenza dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., e come tale senza possibilità di accoglimento, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità. Pertanto, l’avvocato non ha diritto al compenso per un’attività professionale che, ex ante, era radicalmente inutile.