Nel caso di accaparramento di clientela realizzato mediante l’invio di corrispondenza, l’illecito deve ritenersi commesso, ai fini della competenza territoriale del giudice disciplinare, nel luogo in cui il professionista ha lo studio professionale e da cui è stata predisposta e spedita la corrispondenza stessa, quindi a prescindere dal luogo cui è indirizzata (nella specie, in altra Regione). Pertanto, il giudice disciplinare competente per territorio sarà quello del luogo in cui l’avvocato ha lo studio professionale e da cui è stata inviata la corrispondenza. In questi termini, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Gaziano, rel. Orlando), sentenza n. 132 del 28 ottobre 2019.


👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy