Secondo la recente giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense (CNF n. 255/2022), nel caso di illecito permanente, il dies a quo “alternativo” per evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’azione disciplinare deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado. In altre parole, se l’illecito permane nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, ma al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado. Questo significa che, anche se l’illecito permane nel tempo, l’azione disciplinare non può essere imprescrittibile e deve essere esercitata entro un certo limite di tempo, che viene individuato nella decisione disciplinare di primo grado. Questa soluzione è stata adottata per evitare che l’illecito permanente diventi imprescrittibile e per garantire la tutela dei valori protetti dall’ordinamento professionale forense.


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