L’articolo 64 del Codice Deontologico Forense disciplina l’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie da parte dell’avvocato nei confronti di terzi. Tale disposizione tutela il dovere dell’avvocato di adempiere alle proprie obbligazioni con correttezza e lealtà.
La rinnovazione di una scrittura privata che documenta l’obbligazione pecuniaria non eliminerebbe la violazione già avvenuta dell’articolo 64. Tuttavia, la rinnovazione potrebbe essere considerata come un elemento di resipiscenza, ovvero un comportamento del soggetto incolpato che mostra un ravvedimento o un adempimento successivo. Questo comportamento potrebbe eventualmente essere preso in considerazione nella determinazione della sanzione da irrogare, poiché dimostra una volontà di regolarizzare la propria posizione.
In generale, le conseguenze disciplinari per la violazione dell’articolo 64 continuano a sussistere finché l’inadempimento persiste. La sanatoria dell’inadempimento, anche se basata su una rinnovata scrittura privata, potrebbe mitigare la sanzione disciplinare, ma non annullare la violazione originaria. In ogni caso, ogni situazione di questo tipo viene valutata caso per caso dai competenti organi disciplinari.