Nel caso il tirocinio sia svolto parzialmente all’estero, il praticante avvocato deve darne comunicazione al Consiglio dell’Ordine indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest’ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il professionista straniero deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta. Al termine del semestre svolto all’estero, il praticante avvocato deve consegnare al Consiglio dell’Ordine documentazione idonea a certificare l’effettività del tirocinio svolto all’estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. Il Consiglio dell’Ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all’estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata. Fonte: Art. 6 D. n. 70/2016 (Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell’Unione europea) e FAQ COA Roma su Praticanti: https://www.ordineavvocatiroma.it/faq/faq-praticanti/


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