Nel caso in cui la sanzione disciplinare irrogata sia una censura o un avvertimento, il “periodo presofferto” in sede di sospensione cautelare non può essere computato, poiché queste sanzioni non prevedono una sospensione dall’esercizio della professione. La sospensione cautelare è una misura temporanea che impedisce all’avvocato di esercitare la professione per un determinato periodo, mentre la censura e l’avvertimento sono sanzioni di natura diversa che non comportano l’interruzione dell’attività professionale.
La normativa di riferimento, in particolare l’articolo 62, comma 8, della Legge n. 247/2012, e l’articolo 35, comma 6, del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2/2014, specificano che il periodo di sospensione cautelare è computato solo nel caso in cui la sanzione disciplinare irrogata sia una sospensione dall’esercizio della professione per il medesimo fatto.
Pertanto, se la sanzione disciplinare definitiva è una censura o un avvertimento, il periodo di sospensione cautelare già sofferto non ha alcun effetto sulla durata o sull’applicazione di tali sanzioni.