Nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto, per diversi periodi, presso più Ordini circondariali, l’Ordine competente a rilasciare il certificato di compiuta pratica è quello presso il quale il praticante avvocato ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Questo è quanto previsto dall’art. 45, comma 3, della Legge n. 247/2012, il quale stabilisce che “il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio”. Pertanto, l’Ordine competente a rilasciare il certificato di compiuta pratica è quello presso il quale il praticante avvocato ha svolto il maggior periodo di tirocinio, anche se questo periodo è stato svolto in un momento successivo rispetto ad altri periodi di tirocinio svolti presso altri Ordini circondariali. In questi termini, Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 22 maggio 2013, n. 50.