Sì, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) può disporre la cancellazione amministrativa dall’albo di un avvocato che sia stato condannato in via definitiva per reati che pregiudichino la condotta irreprensibile, anche se il procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) si sia concluso con un proscioglimento per prescrizione dell’azione disciplinare.

Questo perché l’art. 17, co. 1, lett. h, della Legge n. 247/2012 stabilisce che uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo degli avvocati è la condotta irreprensibile, e la condanna penale definitiva per determinati reati può essere considerata indice di una condotta non irreprensibile. La cancellazione amministrativa dall’albo, in questo caso, non è una sanzione disciplinare, ma una misura amministrativa conseguente alla perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione.

Il COA, quindi, agisce in autonomia rispetto al CDD e può valutare la condotta dell’avvocato alla luce della sentenza penale definitiva, indipendentemente dall’esito del procedimento disciplinare.

PS
In arg. cfr. Consiglio nazionale forense, parere n. 3 del 21 febbraio 2024

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy