No, l’esponente non ha diritto al contraddittorio nel procedimento disciplinare degli avvocati italiani davanti ai Consigli distrettuali di disciplina (CDD) e al Consiglio nazionale forense (CNF). Le parti coinvolte sono esclusivamente l’incolpato e il P.M. L’esponente può partecipare al procedimento solo in qualità di testimone, se il Consiglio territoriale lo ritiene necessario e nei limiti di tale necessità. La mancata audizione dell’esponente non determina la violazione del diritto al contraddittorio. Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 102 del 25 giugno 2022 del Consiglio Nazionale Forense.