No, nell’ambito del procedimento disciplinare l’incolpato può farsi assistere da un solo avvocato difensore (art. 59, comma 1, lettera d, n. 3 della legge n. 247/2012 e art. 21, comma 2, lettera c, del Reg. CNF n. 2/2014). Non è ammessa l’assistenza tecnica affidata a più avvocati. Questo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022 delle Sezioni Unite.