No, nell’ambito del procedimento disciplinare degli avvocati italiani davanti ai Consigli distrettuali di disciplina (CDD) e al Consiglio nazionale forense (CNF), l’incolpato può farsi assistere da un solo avvocato difensore. Questo è quanto stabilito dall’art. 21, comma 2, lettera c, del Regolamento del CNF n. 2/2014 e dall’art. 59, comma 1, lettera d, n. 3 della legge n. 247/2012. L’assistenza tecnica affidata a più avvocati non è ammessa e non costituisce violazione del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione.


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