Nel procedimento disciplinare, le registrazioni audio sono utilizzabili come prova a condizione che non siano ottenute in violazione della legge. Secondo l’articolo 2712 del codice civile, le registrazioni fonografiche possono essere utilizzate come prova solo se la loro autenticità non è contestata dalla parte contro la quale sono prodotte. Se la parte contesta i fatti in maniera chiara e circostanziata, allegando elementi rilevanti, le registrazioni non possono essere utilizzate come prova (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 9 settembre 2017).
In generale, l’uso delle fonoregistrazioni non è precluso dal Codice Privacy (d.lgs 196/93) se queste sono necessarie per “far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,” purché i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità (SS.UU, sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021).