Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l’incolpato ha il diritto all’autodifesa, come confermato dalla sentenza del CNF del 30 dicembre 2016, n. 389. Pertanto, se l’avvocato incolpato si trova senza difensore durante l’udienza, non è necessario rinvio per la nomina di un altro difensore, né vi è l’obbligo di nominare un difensore d’ufficio se l’avvocato decide di difendersi da solo.