Sintesi operativa: sì. Nel processo penale, la nomina di un altro difensore—sia in aggiunta (co‑difesa) sia in sostituzione—comporta un dovere deontologico di pronta informazione al collega già costituito. È un obbligo che discende dai doveri di lealtà, correttezza e collaborazione tra colleghi, come ripetutamente affermato dal CNF.
Cosa fare, a seconda dei casi
- Nomina in aggiunta (co‑difesa):
- Ammissibile fino a due difensori ex art. 96 c.p.p. (la previsione “speciale” di cui all’art. 100 D.P.R. 115/2002 riguarda la partecipazione a distanza e non limita la regola generale).
- Dovere deontologico: informare senza indugio, anche per le vie brevi (PEC/email/telefono), il collega già costituito, per consentire coordinamento difensivo, corretta gestione delle comunicazioni e delle attività. Fondamento: artt. 9 e 12 CDF; CNF, sent. 232/2017; CNF, sent. 22/2015 (principio di sollecita comunicazione al collega quando si subentra o si affianca nell’assistenza, anche stragiudiziale).
- Buona prassi: depositare la nomina presso l’A.G., indicare entrambi i recapiti PEC, concordare riparto di attività; se vi è domiciliatario, curare i flussi informativi verso il dominus (cfr. CNF, sent. 175/2022).
- Nomina in sostituzione (revoca/rinuncia):
- Il nuovo difensore deve rendere nota con sollecitudine la propria nomina al collega sostituito (artt. 9 e 12 CDF; CNF, sent. 232/2017; CNF, sent. 22/2015).
- L’uscente, fino al subentro effettivo, deve continuare a informare l’ex assistito delle comunicazioni/notifiche pervenute per evitare pregiudizi (art. 32 CDF; CNF, sent. 7/2019).
Nota sul procedimento disciplinare (per completezza)
- In sede disciplinare non è ammessa la “co‑difesa”: l’incolpato può nominare al massimo un difensore; eventuali seconde nomine sono inefficaci salvo espressa revoca della precedente. Riferimenti: art. 59, co. 1, lett. d), n. 3, L. 247/2012; art. 21, co. 2, lett. c), Reg. CNF n. 2/2014; Cass. civ. 28468/2022; CNF n. 139/2024.
- Non si applicano le norme penali sulla difesa d’ufficio: l’incolpato può autodifendersi; non è necessario rinviare l’udienza per nuova nomina né nominare un d’ufficio se non vi provvede (CNF, sent. 389/2016; conformi CNF, sent. 84/2016; 213/2013; Cass. SS.UU. 6129/1988).
Fac‑simile essenziale di comunicazione al collega già costituito
- Oggetto: Nomina in aggiunta/sostituzione nel proc. pen. n. …
- Testo: “Si comunica, ai sensi dei doveri di lealtà e correttezza (artt. 9 e 12 CDF; CNF 232/2017; 22/2015), la mia nomina quale difensore [in aggiunta/a seguito di revoca/rinuncia] del sig./della sig.ra … nel proc. pen. n. … avanti al … . Si indicano i seguenti recapiti per il coordinamento delle attività difensive: … . Restiamo a disposizione per concordare le prossime attività e la gestione delle comunicazioni/provvedimenti.”
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Codice di procedura penale: art. 96 c.p.p. (nomina del difensore); art. 100 D.P.R. 115/2002 (secondo difensore per partecipazione a distanza, fattispecie speciale).
- Codice Deontologico Forense: artt. 9 (dovere di lealtà e correttezza), 12 (dovere di colleganza), 32 (rinuncia/revoca: obblighi informativi verso l’assistito).
- CNF:
- Obbligo di informare il collega sostituito/subentrato: CNF, sent. 232 del 23.12.2017; CNF, sent. 22 dell’11.03.2015.
- Obblighi informativi del domiciliatario verso il dominus: CNF, sent. 175 del 17.10.2022.
- Obbligo dell’uscente di informare l’ex cliente fino al subentro: CNF, sent. 7 del 26.03.2019.
- Autodifesa e inesistenza di obbligo di difensore d’ufficio nel disciplinare: CNF, sent. 389 del 30.12.2016; conformi CNF, sent. 84 del 14.04.2016; 213 del 28.12.2013; Cass. SS.UU. 6129/1988.
- Limite di un solo difensore nel disciplinare: art. 59, co. 1, lett. d), n. 3, L. 247/2012; art. 21, co. 2, lett. c), Reg. CNF n. 2/2014; Cass. civ. 28468/2022; CNF n. 139/2024.
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it. Se vuoi, preparo un modello PEC personalizzato per il tuo caso concreto.