Sì, nella scelta dei componenti delle sezioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD), esistono delle incompatibilità specifiche riguardo al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di appartenenza dell’incolpato.

Secondo l’art. 50, comma 2, della Legge n. 247/2012, che disciplina l’ordinamento della professione forense, “i componenti del Consiglio distrettuale di disciplina non possono partecipare alla trattazione di procedimenti disciplinari riguardanti avvocati iscritti al medesimo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza”. Questo significa che un componente del CDD non può partecipare alla trattazione di un procedimento disciplinare se l’incolpato è iscritto al medesimo COA di appartenenza del componente stesso.

Questa disposizione mira a garantire l’imparzialità e l’indipendenza del procedimento disciplinare, evitando possibili conflitti di interesse e assicurando che i procedimenti siano trattati da soggetti che non abbiano legami diretti con l’incolpato.

Riferimento: Art. 50, comma 2, Legge n. 247/2012.

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