SÌ, nell’ambito disciplinare forense il principio di specialità si applica, sia pure con peculiarità rispetto all’interpretazione penalistica. Il principio di assorbimento trova invece applicazione solo in determinate condizioni ed entro i limiti delineati dalla giurisprudenza disciplinare e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
1. Principio di specialità in ambito disciplinare
Il principio di specialità (art. 15 c.p. in ambito penale) opera anche nei procedimenti disciplinari, ma secondo criteri propri del diritto deontologico.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza 1° dicembre 2017, n. 198 (Pres. Mascherin, rel. Secchieri):
> “Nel caso in cui la condotta contestata non sia sussumibile in nessuna specifica fattispecie incriminatrice, è possibile ricostruire l’illecito sulla base dei doveri generali e dei valori che informano la professione forense; nell’ipotesi in cui, invece, la condotta sia integralmente sussumibile in una specifica fattispecie incriminatrice, l’incolpato non potrà essere sanzionato anche per l’inosservanza dei doveri generali che vengono necessariamente (e contestualmente) violati in occasione di ogni comportamento illecito tipizzato.”
(Sentenza reperibile su: banca dati CNF)
Cass. civ., SS.UU., 22 maggio 2024, n. 27588 (conferma orientamento): > “Il principio di specialità in materia disciplinare opera tramite il raffronto della ratio delle norme e degli interessi tutelati, non attraverso una mera comparazione degli elementi strutturali delle fattispecie in astratto.”
Vedi anche: CNF n. 190/2023, CNF n. 87/2022, CNF n. 173/2018.
Come si applica il principio:
- Quando una condotta è prevista sia da una norma generale (es. art. 9 cdf: probità, dignità, decoro) sia da una specifica (es. art. 28 cdf: rapporti con colleghi):
Si applica solo la norma speciale, perché assorbe quella generale, che resta sullo sfondo e non può essere oggetto di ulteriore sanzione autonoma (principio di assorbimento nelle ipotesi di coincidenza di interessi protetti). - Quando le norme hanno ad oggetto la protezione di interessi diversi:
Possono coesistere più sanzioni, ossia si ha concorso di illeciti disciplinari (Cass. 27588/2024; CNF n. 27/2022).
ESEMPIO:
Non c’è rapporto di specialità/assorbimento tra art. 52 cdf (“correttezza e verità nelle comunicazioni difensive”) e art. 53 cdf (“divieto di espressioni offensive”), perché tutelano interessi diversi e possono essere entrambe violate (Cass. 36660/2022, CNF n. 27/2022, n. 56/2019, n. 113/2018).
2. Principio di assorbimento
Il principio di assorbimento viene generalmente applicato soltanto:
- quando più norme deontologiche tutelano lo stesso bene/interesse giuridico e la sanzione della fattispecie più specifica-consistente si sostituisce a quella generale;
- il comportamento integra integralmente la disposizione speciale–più intensa–che assorbe quella generale (es. violazione di un obbligo specifico già ricompresa in quello generale).
Se le violazioni riguardano interessi o beni diversi, si applicano cumulo di illeciti e sanzioni (con eventuale sanzione complessiva determinata in base al cumulo giuridico: art. 21, comma 2, CDF).
3. Fonti giurisprudenziali
- CNF, sentenza 1° dicembre 2017, n. 198 (pres. Mascherin, rel. Secchieri)
- CNF, sentenza 21 aprile 2023, n. 190
- CNF, sentenza 9 giugno 2022, n. 87
- CNF, sentenza 17 ottobre 2018, n. 173
- CNF, sentenza 27 gennaio 2022, n. 27
- Cass. civ., Sez. Unite, 22 maggio 2024, n. 27588
- Cass. civ., SS.UU., 15 febbraio 2023, n. 3644
- Cass. civ., SS.UU., 24 gennaio 2021, n. 2610
Tutti i testi sono consultabili sulla banca dati del CNF:
https://codicedeontologico-cnf.it
CONCLUSIONE SINTETICA
Il principio di specialità si applica nel diritto disciplinare forense secondo la logica per cui la disposizione speciale esclude e assorbe la generale, se proteggono lo stesso interesse;
il principio di assorbimento si applica con le stesse modalità.
Se invece le norme tutelano interessi diversi, si ha concorso (cumulabilità di sanzioni o un’unica sanzione, commisurata in base all’art. 21, co. 2, CDF).
Se ti serve un caso giurisprudenziale specifico su una concreta fattispecie, chiedi pure!
ora ricostruisci il rapporto tra art. 24 e art. 68
Certamente! Ecco una ricostruzione documentata del rapporto tra art. 24 cdf (Conflitto di interessi) e art. 68 cdf (Assunzione di incarichi contro una parte già assistita), secondo il Consiglio Nazionale Forense e i criteri di interpretazione della deontologia forense.
1. Principio generale e norma speciale
- Art. 24 cdf (“Conflitto di interessi”) detta una regola generale, vietando all’avvocato di agire in situazione di conflitto di interessi tra clienti attuali o tra clienti attuali e precedenti, nonché rispetto ai propri interessi.
- Art. 68 cdf (“Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”) rappresenta una specificazione del principio generale, applicandolo all’ipotesi peculiare in cui l’avvocato assuma un incarico contro un soggetto già da lui assistito, nella stessa o in diversa materia.
2. Rapporto tra le due norme secondo la giurisprudenza CNF
- Il divieto di cui all’art. 24 cdf si estende a tutte le situazioni in cui possa proiettarsi un conflitto di interessi, a tutela dell’indipendenza, lealtà e fedeltà all’assistito (così, tra le altre, CNF, sentenza n. 160/2023, Pres. Greco, Rel. Di Maggio).
- L’art. 68 cdf tipizza e disciplina una delle più frequenti e delicate ipotesi concrete di quel conflitto, ossia l’assunzione di incarichi contro ex clienti, ponendo limiti e presidi specifici.
3. Massime e principi formulati dal CNF
CNF, sentenza n. 160 del 25 luglio 2023 (Pres. Greco, Rel. Di Maggio) > “Deve ritenersi che l’art. 24 cdf abbia portata generale, e, dunque, sia applicabile anche all’art. 68 cdf, che ne costituisce un’applicazione in ragione della materia di particolare importanza.” >
> Ciò significa che:
> – ogni ipotesi riconducibile all’art. 68 implica necessariamente una violazione anche dell’art. 24; > – non sempre una violazione dell’art. 24 configura anche quella dell’art. 68, in quanto l’art. 24 copre una più ampia gamma di situazioni di conflitto non limitate agli “ex clienti”.
In dottrina e giurisprudenza:
- L’art. 24 rappresenta la clausola generale;
- L’art. 68, che disciplina il divieto di agire contro la parte già assistita, deriva dall’art. 24, da cui è comunque “assorbito” nei casi di coincidenza di interessi protetti (cfr. CNF n. 160/2023, ma anche CNF n. 85/2021).
4. Applicazione pratica e conseguenze
- Se la condotta dell’avvocato integra la violazione dell’art. 68 (assunzione di incarico contro parte già assistita), è sempre violato anche l’art. 24.
- L’art. 68 individua una situazione di conflitto tipizzata, con una presunzione di conflitto di interessi derivante proprio dal rapporto precedente.
- Tuttavia, se la situazione conflittuale non coinvolge un ex cliente ma un’altra configurazione (es: clienti contemporanei, interessi personali dell’avvocato contrapposti a quelli del cliente, ecc.), si ricade esclusivamente nell’art. 24.
5. Sintesi del rapporto logico-gerarchico:
- Art. 24 cdf = NORMA GENERALE
(copre tutte le ipotesi di conflitto di interessi, anche non tipizzate) - Art. 68 cdf = NORMA SPECIALE
(disciplina la fattispecie dell’incarico contro ex cliente; applica e dettaglia l’art. 24 nel caso particolare di pregresso rapporto professionale) - La violazione dell’art. 68 integra necessariamente anche quella dell’art. 24; tuttavia, la violazione dell’art. 24 può sussistere da sola, anche quando non ricorrano gli estremi dell’art. 68.
Fonti
- CNF, sentenza n. 160 del 25 luglio 2023 (Pres. Greco, Rel. Di Maggio)
- CNF, sentenza n. 85 del 20 maggio 2021 (Pres. Mascherin, Rel. Secchieri)
- Codice Deontologico Forense, artt. 24 e 68
- Banca dati CNF: https://codicedeontologico-cnf.it
Per altre sentenze o esempi applicativi chiedi pure!