Come affermato nella sentenza n. 76 del Consiglio Nazionale Forense del 6 giugno 2015, definire le affermazioni della controparte come “bugie” o “menzogne” non integra di per sé un intento denigratorio o offensivo nei confronti della controparte. Tuttavia, è importante ricordare che come professionisti del diritto, gli avvocati hanno il dovere di mantenere un comportamento rispettoso e dignitoso nei confronti degli altri professionisti e delle parti coinvolte nella causa. Pertanto, è consigliabile utilizzare un linguaggio appropriato e non offensivo, anche quando si contesta la veridicità delle affermazioni della controparte. In ogni caso, è sempre meglio concentrarsi sui fatti e sulle prove a sostegno della propria posizione, piuttosto che utilizzare termini che potrebbero essere interpretati come offensivi.


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