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L’illecito permanente è una categoria di illecito (sia in materia penale sia deontologica) caratterizzata dal protrarsi della condotta antigiuridica nel tempo, in modo continuativo o ininterrotto, tale che la situazione illecita si mantiene fino al cessare del comportamento o della situazione contraria alla legge o alle regole deontologiche. In altri termini, nell’illecito permanente, la violazione non si esaurisce in un solo momento, ma continua a produrre effetti lesivi finché non viene rimossa la causa della violazione. La prescrizione inizia a decorrere solo dalla cessazione della condotta antigiuridica.

Fonti e giurisprudenza

Secondo la definizione fornita dalla giurisprudenza disciplinare:

“L’illecito disciplinare é di carattere permanente quando la condotta antidoverosa dell’incolpato e gli effetti pregiudizievoli dell’infrazione si protraggono nel tempo fino al momento in cui viene meno l’uno o gli altri; si differenzia dall’illecito istantaneo, che si consuma in un determinato momento, in modo definitivo ed irreparabile.”
(Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 250 del 15 dicembre 2022)

In tema di prescrizione disciplinare: > “L’illecito disciplinare è di carattere permanente quando la situazione antigiuridica si protrae nel tempo, mentre assume carattere istantaneo quando la lesione al bene protetto si esaurisce contestualmente alla consumazione della condotta.”
(Cassazione SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023)

Per gli illeciti permanenti, la decorrenza della prescrizione inizia dal momento in cui viene meno la condotta o la situazione antidoverosa, e non già dal compimento del primo atto di violazione.

Esempi pratici

  • Illecito permanente:
    • L’omessa informazione al cliente che si protrae nel tempo (art. 27 CDF)
    • Il permanente conflitto di interessi nella gestione di una pratica (art. 24 CDF)
    • Omessa fatturazione di compensi (Cass. SS.UU. n. 19972/2024; CNF n. 411/2024)
    • Mancato adempimento di un obbligo fiscale finché la violazione non viene rimossa
  • Illecito istantaneo:
    • Utilizzo di un falso atto in una sola circostanza

Approfondimento e limiti

La qualificazione della natura (istantanea o permanente) dell’illecito è accertamento di fatto rimesso al giudice disciplinare di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, salvi i casi di manifesta violazione di legge o sviamento di potere (SS.UU. Cass. n. 25440/2023, n. 19972/2024, n. 11519/2025).
Il dies a quo della prescrizione deve essere individuato, per evitare irragionevole imprescrittibilità, nella cessazione del comportamento o, limite ulteriore, nella decisione disciplinare di primo grado (CNF n. 255/2022).

Fonti principali

  • Art. 56, L. 247/2012
  • Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 250/2022, n. 255/2022, n. 411/2024
  • Cassazione S.U., n. 25440/2023, n. 19972/2024, n. 11519/2025
    Sentenze integrali su: https://codicedeontologico-cnf.it

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