No, non ogni inadempimento al contratto di patrocinio che si risolve in un errore professionale integra automaticamente un illecito deontologico. L’articolo 26 del Codice Deontologico Forense (CDF) richiede che l’avvocato adempia con diligenza e competenza al mandato professionale ricevuto. Tuttavia, non ogni errore o inadempimento contrattuale costituisce, in caso di responsabilità civile, un illecito disciplinare.

Perché si configuri un illecito deontologico, è necessario che l’errore o l’inadempimento derivi da un comportamento non scusabile e di “rilevante trascuratezza.” Quindi, è importante considerare le circostanze concrete del caso per determinare la misura in cui il comportamento dell’avvocato possa essere definito deontologicamente scorretto.

Questi principi sono stati ribaditi in diverse decisioni del Consiglio Nazionale Forense (CNF), come nella sentenza n. 127 del 28 ottobre 2019, dove si chiarisce che la responsabilità disciplinare sussiste solo laddove l’errore professionale denoti trascuratezza notevole e non giustificabile.

In sintesi, per far scattare una responsabilità disciplinare non è sufficiente un semplice errore professionale o un inadempimento contrattuale; è necessario che vi sia un grado di negligenza elevato e difficilmente giustificabile.


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