Quasi sempre sì: l’omessa consegna al cliente di un preventivo/cost estimate scritto integra illecito disciplinare, perché viola i doveri di trasparenza e di informazione verso l’assistito.
- Regola legale: dal 29 agosto 2017 l’avvocato è tenuto a comunicare in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione (distinguendo oneri, spese anche forfetarie e compenso) all’atto del conferimento dell’incarico, senza più necessità di richiesta del cliente. Ciò in forza dell’art. 13, comma 5, L. 247/2012 come modificato dalla L. 124/2017 (che ha soppresso le parole “a richiesta”). (giuslavoristi.it)
- Profilo deontologico: l’art. 27 CDF impone l’informazione su durata prevedibile del processo e oneri ipotizzabili e, nel suo testo vigente, parla di comunicazione scritta del costo “se richiesto”. La giurisprudenza disciplinare, però, qualifica la “mancata informazione” ex art. 27 come illecito (spesso di natura permanente finché l’obbligo non è adempiuto). Ne sono esempio, tra le altre, CNF n. 127/2024 e n. 340/2024. (foroeuropeo.it)
- Chiarimenti operativi CNF: le Linee guida/Ufficio Studi (scheda n. 67/2017) ribadiscono l’obbligo della comunicazione scritta della “prevedibile misura dei costi”; indicano che la comunicazione può essere resa contestualmente all’accettazione dell’incarico e che, per prestazioni oggettivamente “istantanee” o urgenti (es. consulenze orali immediate, difesa in flagranza/direttissima), l’invio scritto può seguire appena possibile. (professionegiustizia.it)
- Sanzioni e conseguenze: la violazione è disciplinarmente rilevante (la misura dipende dalla gravità e dalle circostanze). In sede civile, in mancanza di accordo scritto sul compenso, trovano applicazione i parametri forensi ex art. 13, comma 6, L. 247/2012 e D.M. 55/2014 (come aggiornato). (giurdanella.it)
- Rilievo del preventivo nei rapporti con il cliente: richiedere importi superiori a quanto preventivato integra ulteriore illecito (art. 9 CDF), come affermato da CNF n. 23/2024. Ciò conferma il valore deontologico del preventivo scritto. (codicedeontologico-cnf.it)
In sintesi
- Obbligo: sì, in via generale, e senza bisogno di richiesta del cliente.
- Eccezioni pratiche: solo per urgenze/prestazioni istantanee, con successiva tempestiva comunicazione scritta.
- Testo del CDF: resta il “se richiesto”, ma la legge sopravvenuta impone comunque lo scritto; la giurisprudenza CNF sanziona la mancata informazione.
Riferimenti:
- Art. 13, comma 5, L. 247/2012, come mod. da L. 124/2017; Ufficio Studi CNF, scheda n. 67/2017. (giuslavoristi.it)
- Art. 27 CDF, doveri di informazione. (foroeuropeo.it)
- CNF, sentt. n. 127/2024; n. 340/2024; n. 23/2024; in tema di art. 27 anche n. 66/2025 (sul dies a quo, profilo “istantaneo” per durata/oneri). Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it. (codicedeontologico-cnf.it)
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