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In linea con l’orientamento del CNF, l’omessa comunicazione del preventivo (quando dovuta ex art. 27, comma 2, CDF) rientra nella più ampia violazione dei doveri di informazione verso il cliente e integra un illecito deontologico di natura permanente. Ne consegue che il termine di prescrizione disciplinare decorre dalla cessazione della condotta omissiva o, se precedente, dalla cessazione del mandato (revoca o rinuncia), ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012. (codicedeontologico-cnf.it)

Riferimenti:

  • Art. 27 CDF (Doveri di informazione; tra l’altro “se richiesto” comunicazione scritta del prevedibile costo). (foroeuropeo.it)
  • CNF, sentt. n. 411 del 6.11.2024; n. 127 dell’8.4.2024; n. 340 del 27.9.2024; n. 363 del 7.10.2024; n. 262 del 28.11.2023 (mancata informazione al cliente = illecito permanente; dies a quo alla cessazione dell’omissione o del mandato). (codicedeontologico-cnf.it)
  • Art. 56 L. n. 247/2012 (prescrizione azione disciplinare). (edizionieuropee.it)

Nota sul perimetro dell’obbligo: sul piano deontologico, il “preventivo” scritto è espressamente richiesto dall’art. 27, co. 2, CDF solo “se richiesto” dal cliente; resta comunque dovuto il più generale obbligo di informazione su costi e oneri. Sul piano legale, l’art. 13, co. 5, L. n. 247/2012, come modificato dalla L. n. 124/2017, impone la comunicazione scritta della prevedibile misura del costo della prestazione; ciò incide sugli obblighi informativi, pur restando la tipizzazione deontologica affidata al testo del CDF. (foroeuropeo.it)

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it.