No, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) non deve verificare l’effettivo compimento delle prestazioni professionali indicate nella parcella in sede di opinamento sulla congruità delle parcelle. Il COA deve limitarsi ad un giudizio astratto sulle voci di compenso indicate nella notula, valutando la congruità delle stesse rispetto ai parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale 55/2014. La verifica dell’effettivo compimento delle prestazioni professionali spetta invece al giudice o all’autorità competente in sede di giudizio o procedimento amministrativo. Il COA ha il compito di garantire la corretta applicazione delle norme deontologiche e di tutelare gli interessi degli avvocati e dei clienti, ma non ha il potere di sostituirsi al giudice o all’autorità competente nella valutazione delle prestazioni professionali effettivamente svolte. In questi termini, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 16 luglio 2015, n. 110.


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