Valuta questo contenuto

Gli accordi sulla definizione del compenso per gli avvocati in Italia sono regolati principalmente dall’articolo 25 del Codice Deontologico Forense (CDF) e dall’articolo 13 della Legge n. 247/2012.

Ecco i principali aspetti della normativa:

  1. Libertà di pattuizione:
    • Gli avvocati e i clienti hanno libertà di determinare i compensi. La pattuizione può essere a tempo, in misura forfettaria, in base all’effettivo assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o per l’intera attività, o a percentuale sul valore dell’affare.
    • Tuttavia, l’accordo sul compenso deve rispettare il principio di proporzionalità e non può essere manifestamente sproporzionato rispetto alla prestazione effettivamente svolta. Anche se il cliente accetta un compenso sproporzionato, l’accordo può comunque essere considerato deontologicamente scorretto (CNF, sentenza n. 286 del 28 giugno 2024).
  2. Divieti specifici:
    • Sono vietati gli accordi in cui l’avvocato percepisce una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa come compenso, noto come “pactum de quota litis”. La violazione di questo divieto può comportare sanzioni disciplinari, inclusa la sospensione dall’attività professionale da due a sei mesi (art. 25 CDF).
  3. Forma scritta:
    • L’accordo sul compenso deve essere formalizzato per iscritto a pena di nullità, secondo l’art. 2233 c.c. Ciò significa che sia la proposta sia l’accettazione devono essere documentate per iscritto, e non sono sufficienti comportamenti concludenti o mezzi probatori diversi dalla scrittura (CNF n. 386/2016).
  4. Rimborsi e spese:
    • Il rimborso delle spese forfettarie è normalmente dovuto, a meno che non sia espressamente escluso nell’accordo (parere CNF del 19 ottobre 2016, n. 98).

In sintesi, mentre gli avvocati e i clienti hanno una certa libertà nella definizione dei compensi, gli accordi devono rispettare determinati principi e formalità per essere validi e conformi alla deontologia professionale.