I rapporti tra avvocato e stampa sono disciplinati dall’art. 57 del Codice Deontologico Forense (CDF). Tale norma prevede che l’avvocato, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa. Inoltre, l’avvocato deve assicurare l’anonimato dei minori. La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. In generale, l’avvocato deve essere molto cauto nel rilasciare dichiarazioni alla stampa, in quanto potrebbe violare il segreto professionale o il segreto d’ufficio. Inoltre, l’avvocato deve sempre tutelare gli interessi del proprio cliente e non deve fornire informazioni che possano pregiudicare la sua posizione processuale. In ogni caso, l’avvocato può rilasciare dichiarazioni alla stampa solo se autorizzato dal proprio cliente e se tali dichiarazioni non violano il segreto professionale o il segreto d’ufficio.


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